(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Con effetto dell'entrata in vigore della legge regionale n. 94 del 16 ottobre 1996, gli articoli 12, 13, 18 della stessa norma sono interpretati nel senso che la dizione "Servizio F.P." in essi contenuta e' da intendersi "Settore formazione professionale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 24 aprile 1998 FALCONIO